25/04/2024
Tutto ciò che c'è da sapere sulla Legge salva suicidi

Tutto ciò che c’è da sapere sulla Legge salva suicidi

In concomitanza con la crisi economica che ha determinato il deterioramento della situazione economica di milioni di famiglie italiane, il legislatore nel 2012 ha introdotto la c.d. legge antisuicidi.
La legge 6 del 2012 si rivolge a tutti quei soggetti che sono in stato di sovra-indebitamento, offrendo ad una via di uscita a chi non riesce più a far fronte alle obbligazioni.
Andiamo quindi a vedere tutto ciò che c’è da sapere: a chi si rivolge, quali sono le condizioni e i requisiti per l’ammissibilità e ogni altra informazione rilevante.

Legge salva-sucidi: chi può usufruirne per abbattere i propri debiti

Non tutti i soggetti possono fallire. Se sei un normale cittadino non imprenditore o se hai un’impresa agricola o che non raggiunge i requisiti richiesti dalla legge, non rientri nel novero dei soggetti assoggettati al fallimento.
L’esenzione dal fallimento da una parte è un bene, in quanto il fallimento comporta tutta una serie di conseguenze negative, sia sul piano economico e giuridico che su quello sociale, ma da un’altra parte non fallibilità non equivale a esenzione dalle azioni esecutive dei creditori.
I piccoli imprenditori e i consumatori che si trovano in una situazione di sovra-indebitamento finiscono comunque per subire le azioni dei creditori, che cercano di ottenere il soddisfacimento dei loro crediti rivalendosi sul patrimonio personale del soggetto.
Trovarsi in una situazione del genere può essere parecchio frustrante, soprattutto se poi ci si ritrova a dovere interagire con le agenzie di recupero crediti, che non sempre operano nel rispetto della dignità del debitore.
Il legislatore ha perciò previsto nel 2012 la possibilità, per tutti quei soggetti che non sono assoggettati al fallimento, di riuscire comunque a trovare una soluzione, uscendo dalla condizione di sovra-indebitamento.
Bisogna però, nell’ambito delle procedure di sovra-indebitamento, distinguere fra piano del consumatore e accordo di composizione della crisi. Il fine è fondamentalmente lo stesso, in entrambi i casi: trovare una via di uscita che consenta al soggetto di tornare alla normalità. La differenza sta però nella categoria di soggetti a cui si rivolgono. Il piano del consumatore si rivolge al debitore civile, che non esercita attività di impresa.
L’accordo di composizione della crisi a tutti gli altri soggetti non fallibili e quindi gli imprenditori agricoli, gli imprenditori commerciali la cui attività non raggiunge le soglie dimensionali richieste dalla legge, gli enti non commerciali e i soci di società di persone assoggettabili al fallimento della società di estensione.

Le condizioni richieste per l’ammissione alla procedura

Dopo avere visto cos’è la legge antisuicidi e quali sono i soggetti a cui si rivolge, andiamo adesso ad analizzare i requisiti richiesti dalla legge per l’ammissione alla procedura da sovra-indebitamento.
Infatti, non tutti i consumatori e gli imprenditori non fallibili possono accedere a questa procedura concorsuale ma devono ricorrere anche altri requisiti.
Vediamoli:

  • non avere fatto ricorso alla procedura di sovra-indebitamento nei cinque anni precedenti;
  • non avere subito provvedimento di revoca, annullamento e risoluzione dell’accordo, ovvero la revoca dell’omologazione del piano.
  • trovarsi in stato di sovra-indebitamento che può essere definito come l’incapacità cronica di fare fronte ai debiti.

Come richiedere l’accordo di composizione della crisi

L’accordo va richiesto servendosi di specifici organismi di composizione della crisi, cioè di organi competenti costituiti presso i tribunali o gli enti pubblici.
Tali organismi assistono il debitore nella preparazione della documentazione necessaria e nella composizione del contenuto dell’accordo.
Fra i documenti obbligatori sono ricompresi:

  • l’elenco dei creditori con i rispettivi crediti;
  • lo stato patrimoniale del debitore;
  • le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
  • estratti conto dei 3 anni precedenti;
  • scritture contabili degli ultimi 3 esercizi, laddove il debitore sia anche un imprenditore.

La documentazione va inviata al tribunale del luogo di residenza o dove l’impresa ha la sua sede principale. Il giudice a questo punto esegue un primo controllo sulla sussistenza dei presupposti.
In caso di esito positivo, è necessario che i creditori approvino l’accordo e, infine, un ultimo controllo, di carattere formale, da parte del giudice (omologazione).
L’accordo può consistere o in una dilazione dei termini di pagamento, in una ristrutturazione dei debiti, e in quest’ultimo caso è possibile anche la suddivisione dei creditori in classi, o anche in un mix delle modalità precedenti.

Se hai bisogno di assistenza perché ti trovi in stato di sovraindebitamento, rivolgiti immediatamente a Legge3 per ottenere assistenza per debiti con l’agenzia delle entrate, Equitalia o creditori.